Commento a TAR Lombardia – Milano, sez. IV, 24 marzo 2022, n. 668
7 APRILE 2022
In caso di ammissione dell’operatore economico, non sussiste uno specifico onere motivazionale in capo alla stazione appaltante, nemmeno a fronte della sussistenza di fatti potenzialmente idonei a integrare un grave illecito professionale – quali lo svolgimento di indagini penali a carico della Società ex d.lgs. 231/2001 ovvero il rinvio a giudizio e la successiva condanna non definitiva per gravi reati corruttivi in capo all’ex amministratore delegato – o dell’adozione di misure di self-cleaning dichiarate in gara dal partecipante.
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