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I chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara non possono attribuire un significato diverso o ulteriore alle disposizioni della lex specialis

24 MARZO 2022

Le rettifiche della lex specialis devono essere approvate e pubblicate nelle stesse forme degli atti originari, non a mezzo dei chiarimenti resi in corso di gara
 Con sentenza n. 64 del 7 gennaio 2022, la III Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito i limiti di ammissibilità dei chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara.

Nella fattispecie sottesa alla decisione, in sede di richiesta di chiarimenti sulla documentazione di gara di una procedura per l’affidamento di un contratto di concessione, era stata rilevata la seguente incongruenza:

– il disciplinare, descrivendo il contenuto della busta B “offerta tecnica”, prevedeva l’inserimento di una relazione dettagliata che descriva i seguenti elementi di valutazione tecnica: A1) organizzazione del servizio; A2) prodotti offerti; A4) proposte migliorative;

– il disciplinare prevedeva i seguenti quattro criteri di valutazione con i relativi punteggi: a) organizzazione del servizio, con assegnazione sino a 22 punti; b) prodotti offerti, con assegnazione sino a 20 punti; c) arredi e attrezzature, con assegnazione sino a 20 punti; d) proposte migliorative, con assegnazione sino a 8 punti;

– il capitolato confermava la previsione del disciplinare, indicando come criteri di valutazione: A1) organizzazione del servizio; A2) prodotti offerti; A3) opere, arredi e attrezzature; A4) proposte migliorative.

In altre parole, tra gli elementi descrittivi dell’offerta prescritti dal disciplinare di gara mancava quello corrispondente ad uno dei criteri di valutazione dell’offerta (arredi e attrezzature).

In risposta alla richiesta di chiarimenti, la stazione appaltante aveva espunto il criterio “arredi e attrezzature”, riducendo a tre i parametri di valutazione dell’offerta, ed aveva rimodulato i punteggi a questi ultimi assegnati.

Il concorrente classificatosi secondo in graduatoria aveva impugnato l’aggiudicazione unitamente agli atti del procedimento, lamentando, tra l’altro, che la stazione appaltante avesse cambiato in corso di gara i criteri di valutazione facendo ricorso ai chiarimenti, così violando la lex specialis, gli articoli 30 e 173 del codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016, nonché i principi di pubblicità, trasparenza e par condicio.

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