10 MARZO 2022
Assume ampio rilievo la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022, del Decreto 17 gennaio 2022 n. 12, del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili recante “Adozione delle Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico” con relativo Allegato A (Linee guida) e del Decreto 1 febbraio 2022 n. 23 del medesimo Ministero, recante “Istituzione dell’osservatorio permanente per assicurare il monitoraggio dell’attività dei collegi consultivi tecnici”.
Il primo decreto reca, in allegato, le Linee guida per garantire una rapida e omogenea applicazione, da parte delle stazioni appaltanti, dell’art. 6 del decreto legge 16 luglio 2020 n. 76, con particolare riferimento all’ambito di applicazione, alla costituzione, all’obbligatorietà e facoltatività, alle competenze, alla responsabilità e ai compensi del Collegio Consultivo Tecnico (CCT). Tale organo non svolge una funzione meramente consultiva di supporto, a differenza di quanto previsto dalla previgente normativa, ma assume anche determinazioni direttamente vincolanti per le parti.
Le Linee guida prevedono che il ricorso alla costituzione del CCT (ai sensi dell’art. 6 del decreto legge n. 76/2020) riguardi esclusivamente gli affidamenti di lavori, sopra la soglia comunitaria ex art. 35 del codice appalti, diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione straordinaria nonché i contratti misti per la parte dei lavori che supera la soglia comunitaria; i contratti stipulati attraverso accordi quadro con uno o più operatori economici; i lotti di importo pari o superiore alle soglie di comunitarie.
Sono esclusi gli affidamenti di forniture e servizi ed i lavori di manutenzione ordinaria.