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Gli amministratori ed i soci di una società destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento

21 MARZO 2022

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato  (sentenza 28 gennaio 2022, n. 3) ha enunciato il principio di diritto per cui gli amministratori ed i soci di una società destinataria di interdittiva antimafia non sono titolari di legittimazione attiva all’impugnazione di tale provvedimento.

La questione era stata sollevata dal Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (sez. giur., 19 luglio 2021, n. 726) nell’ambito di una controversia relativa all’impugnazione, da parte dei soci, della certificazione interdittiva, emessa dalla Prefettura di Agrigento nei confronti della società per azioni di riferimento, lamentando la perdita della gestione dell’azienda, nella quale avevano investito ingenti capitali.

Si era dunque posta la necessità di comprendere se in capo agli azionisti di una società destinataria di una interdittiva antimafia sussista (o meno) una legittimazione a ricorrere autonoma rispetto a quella spettante in capo alla società attinta.

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