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Il Consiglio di Stato risolve il dubbio sulla giurisdizione in materia di autorizzazione o diniego al subappalto

1 MARZO 2022

Il T.A.R. Lombardia, Sezione distaccata di Brescia, con sentenza n. 975/2021, aveva affrontato il tema della giurisdizione in merito alla questione del diniego di autorizzazione al subappalto, provvedimento oggetto di impugnativa da parte dell’Appaltatore, risolvendolo con una remissione alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
Tale conclusione è stata impugnata dall’appaltatore e per l’effetto è stata ribaltata dal Supremo Collegio il quale ha ritenuto sostanzialmente superabile il tema della ordinaria ripartizione della giurisdizione tra Giudice Ordinario e Amministrativo, basata sulla linea di confine tra fase di gara e di stipula del contratto, affermando piuttosto la prevalenza della fase nella quale si innesta il provvedimento oggetto di impugnazione.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, infatti, di dover andare oltre la pariteticità del rapporto che si innesta all’esito della stipula del contratto e ha incardinato, invece, la valutazione che la Stazione Appaltante effettua sulle istanze di autorizzazione al subappalto ancorandola alla antecedente fase della gara.

In buona sostanza, ogni volta che la Stazione Appaltante compie un atto che attiene a un segmento del procedimento pubblicistico, anche se vi è alla base l’esistenza del vincolo contrattuale, l’esercizio di un potere operato nell’interesse pubblico contrapposto a un interesse legittimo del privato, determina una posizione di supremazia dell’Amministrazione rispetto alla quale, quindi, il privato stesso può far valere i propri diritti e interessi legittimi soltanto procedendo con l’impugnazione dell’atto ritenuto lesivo dinanzi al competente Giudice Amministrativo.

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