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Contratti PNRR – Requisito quota 30% di assunzioni occupazione giovanile e femminile

Parere Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 12 gennaio 2022

21 FEBBRAIO 2022

Quesito

Per i contratti pubblici finanziati con risorse del PNRR e del PNC al comma 4 dell’art. 47 del Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 è previsto, quale requisito necessario per l’offerta, l’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all’occupazione giovanile sia all’occupazione femminile. Si chiede a riguardo cosa si intenda per “assunzioni necessarie” e, in particolare, se tale obbligo di assunzione sussista solo qualora il datore di lavoro abbia una effettiva necessità di ricorrere a nuove assunzioni per poter svolgere le attività oggetto della gara, e quindi la misura del 30% sia da riferirsi al numero di nuovi assunti, oppure se sussista l’obbligo di effettuare nuovi assunzioni anche nel caso in cui il datore di lavoro abbia già un numero di dipendenti tale da consentirgli di eseguire le attività oggetto della gara.

Risposta

In merito all’assunzione dell’obbligo di assicurare, in caso di aggiudicazioni ricadenti nel PNRR e PNC, la quota del 30% dei neoassunti a nuova occupazione giovanile e femminile (art. 47, comma 4, del DL n. 77/2021), si ritiene, stando al tenore letterale della disposizione, che il precetto vada riferito unicamente alle assunzioni “necessarie per l’esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali”.