7 FEBBRAIO 2022
Nelle gare pubbliche l’Amministrazione dispone di una discrezionalità quanto mai ampia in ordine alla scelta se procedere alla verifica di congruità dell’offerta il cui mancato esercizio può essere censurato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o decisivo errore di fatto.
Con la sentenza in esame, il T.a.r. Lazio si è pronunciato in ordine alla violazione della normativa di cui all’art. 97, co. 6 del D. Lgs. n. 50/2016 concernente il procedimento di verifica facoltativa dell’anomalia dell’offerta.
La questione portata all’attenzione del g.a. trae origine dal provvedimento di aggiudicazione di una procedura aperta, indetta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. n. 50/2016 per l’affidamento del servizio di ausiliarato concernente servizi sanitari e di assistenza sociale, adottato in favore dell’operatore economico collocatosi al primo posto della graduatoria.
Avverso il suddetto provvedimento, l’imprese seconda in graduatoria ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 120 del c.p.a, per ottenere il risarcimento in forma specifica mediante conseguimento dell’aggiudicazione e del relativo contratto di appalto ovvero mediante subentro nel contratto se nel frattempo stipulato, ai sensi dell’art. 124 c.p.a., e in subordine chiedendo la condanna della S.A. al risarcimento del danno per equivalente.
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