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La procedura negoziata senza bando per motivi tecnici secondo la giurisprudenza e l’ANAC

17 GENNAIO 2022

In caso di affidamento diretto di un appalto per motivi tecnici, ex art. 63, commi 2, lett. b), n. 2), e 3, lett. b), del Codice dei contratti pubblici, è imprescindibile che le stazioni appaltanti compiano un rigoroso accertamento, di carattere eminentemente tecnico, sulla effettiva e concreta esistenza dei presupposti che giustificano, a seconda dei casi, il ricorso a tale procedura, ovverosia l’infungibilità del lavoro, del servizio o della fornitura ovvero la complementarietà delle consegne da acquisire.
Nell’operare un siffatto accertamento, l’amministrazione dovrà quindi adottare un metodo di indagine particolarmente scrupoloso e caratterizzato da uno stringente onere motivazionale, per illustrare e giustificare adeguatamente la deroga ai principi di evidenza pubblica e massima apertura al mercato, onde evitare di incorrere in affidamenti illegittimi che, in quanto tali, si espongano alle eventuali censure del giudice amministrativo.

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