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Consiglio di Stato: illegittimo prevedere un limite massimo dimensionale per gli allegati

11 GENNAIO 2022

Nella sentenza n. 8258 del 10 dicembre 2021 il Consiglio di Stato afferma che allorché la piattaforma telematica predisposta dalla pubblica amministrazione per presentare le offerte non permetta, a causa di un suo limite strutturale, di produrre gli allegati richiesti in versione ad alta risoluzione, è legittimo l’operato della stazione appaltante che consenta la trasmissione dell’offerta tecnica su supporto DVD (anche se non previsto dal capitolato); nel caso specifico, la piattaforma digitale risultava non solo incapiente, ma soprattutto non conforme rispetto alle indicazioni della legge di gara, ai sensi della quale il concorrente avrebbe dovuto depositare una relazione tecnica di 250 pagine, oltre ad alcuni allegati per i quali la lex specialis non prevedeva un numero massimo: mentre dunque il disciplinare consentiva il deposito di un numero indefinito di allegati senza ulteriore indicazione, la piattaforma predisposta dalla P.A. non era, viceversa, strutturata in modo da recepire tali documenti, e non si può sostenere, secondo i giudici, che le piattaforme telematiche, ideate per agevolare la partecipazione alle procedure, possano imporre ai concorrenti, a pena di esclusione, un limite massimo dimensionale, in quanto tali clausole sarebbero illegittime per violazione dei principi che regolano tali procedure, tra cui quelli di ragionevolezza, favor partecipationis e tassatività delle cause di esclusione.