21 DICEMBRE 2021
Con la delibera n. 270 del 3 dicembre 2021 la Corte dei Conti per la Lombardia ha chiarito che, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 4, del D.L. n. 32/2019 (convertito dalla legge n. 55/2019), gli attuatori di opere, per le quali deve essere realizzata la progettazione, possono avviare, fino al 2023, le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione, a condizione che queste ultime abbiano l’adeguata copertura finanziaria, attengano alla realizzazione di opere pubbliche di interesse generale, aventi una ragionevole e probabile fattibilità sia in termini tecnici che finanziari, e venga rispettato il principio di autosufficienza dell’amministrazione.