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Il T.A.R. Lazio si pronuncia in ordine ai presupposti che fondano l’iscrizione di tutte le informazioni concernenti gli operatori economici nel casellario informatico dell’Autorità

L’iscrizione delle informazioni nel casellario informatico dell’A.N.A.C. deve dar conto dell’utilità e della veridicità dei fatti in cui consiste l’informazione o la notizia, ma non della possibile rilevanza della stessa nell’ambito della fattispecie del requisito o della causa di esclusione prevista dalla legge, la cui valutazione è riservata alla S.A.

3 DICEMBRE 2021

Con la sentenza in commento il T.A.R Lazio, Roma, Sez. I ha chiarito i presupposti su cui si fonda il provvedimento di annotazione nel Casellario Informatico a cura dell’ANAC, ai sensi dell’art. 231, co. 10, di tutte le notizie, le informazioni e i dati relativi a tutti gli operatori economici che partecipano alle procedure di gara.

La controversia traeva origine dall’impugnazione del provvedimento di iscrizione, adottato in data 26 febbraio 2019 (previa comunicazione di avvio del procedimento in data 27 luglio 2018), attraverso il quale l’Autorità disponeva l’annotazione nel Casellario Informatico della notizia relativa all’esclusione della ricorrente da una procedura di gara a causa di mancate allegazioni documentali considerate dall’Amministrazione suscettibili di influenzare la decisione sull’ammissione in gara dell’operatore.

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