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Avvocatura UE: esclusione dell'offerente per violazioni del subappaltatore

24 LUGLIO 2019

Nel testo delle conclusioni dell'Avvocatura Generale UE presentate l' 11 luglio 2019 in merito alla causa C-395/18, vengono espressi i seguenti principi:

1) l’art. 57, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE, non osta, in linea di principio, all’esclusione di un offerente che abbia manifestato nella sua offerta l’intenzione di concludere un contratto di subappalto con un operatore economico, laddove quest’ultimo abbia violato gli obblighi applicabili in materia di diritto sociale o del lavoro sanciti dal diritto nazionale;

2) al fine di decidere in merito all’esclusione, l’amministrazione aggiudicatrice deve avere la facoltà di valutare, in ciascun caso, la proporzionalità di tale misura, prendendo in considerazione tutte le circostanze sussistenti per stabilire l’affidabilità dell’offerente, salvo che il capitolato di gara preveda, tassativamente, l’esclusione senza tener conto della proporzionalità di detta sanzione.