17 NOVEMBRE 2021
L’accesso alle offerte tecniche di gara può essere facilitato dalla formulazione della relativa dichiarazione già nel contesto dell’offerta stessa o anche successivamente, pur non assumendo il valore di condizione pregiudiziale ai fini dell’opposizione del segreto, bensì di criterio di valutazione dell’opportunità dell’offerta.
È quanto ha precisato il Consiglio di Stato (Sez. III), nell’ordinanza del 26 ottobre 2021, n. 7173.
I giudici di Palazzo Spada ritengono anzitutto necessario formulare una premessa relativa al potere del giudice di verificare la possibilità di acquisire un’offerta tecnica integrale di gara, da esercitare mediante ordinanze istruttorie: questa deve garantire la completezza istruttoria del giudizio di merito, senza concernere l’interesse ostensivo di una delle parti del giudizio.
Secondo la Sezione detta verifica, per quanto attiene alla sussistenza di segreti “tecnici o commerciali”, occorre ammettere un certo qual affidamento alla dichiarazione della parte interessata, da sottoporre in ogni caso al sindacato del giudice amministrativo, il quale peraltro si nutre di tutti gli elementi utili al suo giudizio, intrinseci o estrinseci che siano. A tal fine il Collegio giudica utile appunto formulare la relativa dichiarazione già nel contesto dell’offerta o successivamente.
Il Consiglio ha infine sancito l’affrancamento dell’indagine in discorso dal principio dispositivo: ne consegue la possibilità per il giudice di attingere ad argomenti ed elementi non dedotti dalle parti.