3 NOVEMBRE 2021
Nella sentenza n. 6619 del 4 ottobre 2021 il Consiglio di Stato afferma che è onere dei contraenti precisare nei contratti di avvalimento e non altrove (e, precisamente, non nell’offerta tecnica, come invece avvenuto nel caso in esame) il fatturato globale maturato dalle ausiliarie nel periodo rilevante per il disciplinare ovvero, in caso di prestito del fatturato specifico, da quali pregresse esperienze professionali lo stesso sia maturato e in che tempi: solo in questo modo la stazione appaltante è in condizione di vagliare la credibilità dell’impegno, anche solo come garante, che sarà assunto dall’ausiliario; secondo i giudici, ciò costituisce una condizione indispensabile per ritenere valido il contratto di avvalimento, anche se della tipologia dell’avvalimento c.d. di garanzia.