21 OTTOBRE 2021
Nella sentenza n. 6222 del 6 settembre 2021 il Consiglio di Stato afferma che le vicende modificative che possano in qualche modo interessare soggetti partecipanti ad una gara e che si verifichino nel corso del procedimento (nel caso specifico, una fusione per incorporazione) non si traducono in automatiche cause di esclusione, a ciò ostando il principio di massima libertà di organizzazione delle imprese; tuttavia, le stazioni appaltanti possono ammettere o mantenere all'interno dei procedimenti di selezione dei propri contraenti solo chi, a seguito delle richiamate vicende modificative, si trovi, comunque, in possesso delle necessarie condizioni soggettive generali e speciali di partecipazione (fermo restando che, in tale caso, si impone al soggetto nuovo partecipante di rappresentare le modifiche intervenute alla Stazione appaltante, in modo da attivare la necessaria verifica del complesso dei requisiti di partecipazione): sulla base di tale principio, i giudici ritengono che nel caso esaminato l’offerta debba considerarsi inesistente o nulla, in quanto presentata da soggetto preselezionato ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (e che avendo offerto le condizioni più vantaggiose è risultato aggiudicatario) ma non più esistente, mentre il nuovo soggetto incorporante, subentrato nei diritti e obblighi della società incorporata ex art. 2504 bis c.c., non è stato preselezionato e non sembra possedere i requisiti richiesti.
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