4 OTTOBRE 2021
Il reato di truffa, seppur commesso a danno dello Stato o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, non è necessariamente correlato ad attività della criminalità organizzata, e farne dipendere con rigida consequenzialità l’incapacità giuridica ad avere rapporti con le pubbliche amministrazioni appare pertanto non proporzionato ai caratteri del reato e allo scopo di contrastare il diffondersi del fenomeno mafioso.
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