7 SETTEMBRE 2021
L’esercizio del potere sanzionatorio da parte dell’ANAC, nei confronti degli attori che partecipano a gare pubbliche, ha natura vincolata. In ragione di ciò, vizi formali o imprecisioni riscontrate nell’ambito del procedimento, strumentale all’emanazione del provvedimento sanzionatorio, non giustificano l’annullamento dello stesso, anche sulla base di quanto prescritto dall’art. 21-octies, comma 2, della legge n. 241/1990. A tali conclusioni è giunta la Sez. VI del Consiglio di Stato nella sentenza del 31 agosto 2021, n. 6119.
La decisione dei giudici di Palazzo Spada verte sulla durata dei procedimenti sanzionatori; l’esercizio della potestà in discorso deve tassativamente rispettare, infatti, tempi ragionevoli per evitare che l’eccessiva dilatazione procedurale possa condurre a condizioni di insicurezza giuridica, chiaramente nocive per gli interessi degli operatori economici coinvolti, sia nella fase iniziale, sia in riferimento alla durata complessiva del procedimento. Per quanto attiene, nello specifico, all’avvio del procedimento, il Consiglio ha già sottolineato in passato la connessione imprescindibile tra il carattere perentorio delle relative tempistiche e la natura afflittiva delle sanzioni applicate.
Rileva al riguardo l’articolo 40 del Regolamento unico in materia per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture: entro i 60 giorni, dall’acquisizione della documentazione o informazione rilevante ai fini della contestazione, l’unità organizzativa competente per tale tipologia di procedimenti deve inoltrare la proposta di avvio al Consiglio dell’ANAC per ottenere l’approvazione. A nulla rilevano, quindi, la data dell’approvazione della proposta o quella della comunicazione al soggetto interessato. In caso di approvazione, la comunicazione di avvio del procedimento dev’essere effettuata entro 30 giorni, per evidenti esigenze di garanzia dell’efficienza dell’azione amministrativa.