6 SETTEMBRE 2021
Nella sentenza n. 5754 del 4 agosto 2021 il Consiglio di Stato afferma che la necessaria esecuzione diretta dell’ausiliaria (art. 89, comma 1, d.lgs. 50/2016) è da ritenersi limitata ai casi in cui quest’ultima metta a disposizione titoli professionali o di studio che non possono essere trasferiti al concorrente in quanto strettamente personali, ovvero qualora siano richieste, fra i requisiti, esperienze professionali maturate proprio in virtù della spendita dei predetti titoli di studio o professionali, esperienze anch’esse da ritenersi espressive di capacità personali non trasmissibili: in tale contesto, secondo i giudici va chiaramente escluso che il requisito di fatturato specifico maturato su attività analoghe o identiche per un dato importo, anche laddove prescritto fra i requisiti di natura tecnico-professionale (e affiancato perciò dalla messa a disposizione di mezzi e risorse dall’ausiliaria), valga a configurare di per sè una “esperienza professionale pertinente” ai sensi dell’art. 89, comma 1, d.lgs. 50/2016, con conseguente necessaria prestazione diretta dell’attività da parte dell’ausiliaria.