15 LUGLIO 2019
Nella sentenza n. 4188 del 19 giugno il Consiglio di Stato precisa che se è inequivocabile che una stazione appaltante, dinanzi ad un DURC on line dal quale risulta una situazione di irregolarità contributiva, altro non può fare che escludere l’operatore economico dalla procedura di gara, altrettanto vero è che se quest'ultimo riesce a dimostrare in giudizio che l’irregolarità indicata era in realtà insussistente, per essersi il suo debito previdenziale estinto già prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura di gara per compensazione con crediti vantati nei confronti di altre pubbliche amministrazioni, allora il procedimento di esclusione è da considerarsi illegittimo; il principio espresso dai giudici è quindi quello secondo cui il rilascio di DURC c.d. “in compensazione” dovrebbe conseguire alla successiva attività delle amministrazioni coinvolte, dapprima l’amministrazione pubblica che certifica il credito e, successivamente, l’ente previdenziale: se ciò non avviene ed è adottato un DURC irregolare, l’operatore economico può in giudizio dimostrare la reale situazione contributiva.
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