12 LUGLIO 2019
Nella sentenza n. 4198 del 20 giugno il Consiglio di Stato afferma che la domanda di partecipazione ad una procedura di gara, cui si accompagna l’offerta dell’operatore economico, costituisce un atto unilaterale recettizio, che contiene la proposta contrattuale poiché l’operatore economico dichiara la propria volontà di stipulare il contratto con la pubblica amministrazione e, dunque, la disponibilità ad accettare le condizioni previste dal bando per la realizzazione dell’opera, del servizio o della fornitura; poichè agli atti unilaterali a contenuto patrimoniale sono applicabili le norme del codice civile che regolano i contratti, i giudici concludono per l'applicazione alla domanda di partecipazione alla gara dei seguenti istituti:
- artt. 1427 e ss. del cod. civ., che disciplinano l’annullabilità del contratto per errore;
- art. 1428 cod. civ., che, in particolare, prevede che l’errore è causa di annullamento del contratto se “essenziale” e “riconoscibile dall’altro contraente”, per cui, nel caso dell'atto unilaterale recettizio, l’errore deve essere riconoscibile dal soggetto cui l’atto è diretto;
- l’art. 1431 cod. civ., che precisa che l’errore si considera riconoscibile se “in relazione al contenuto, alle circostanze del contratto ovvero alla qualità dei contraenti, una persona di normale diligenza avrebbe potuto rilevarlo”.
Riguardo a quest'ultimo punto, i giudici precisano che spetta a colui che invoca l’errore dimostrare la riconoscibilità dello stesso.
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