24 AGOSTO 2021
Art. 1
(Modifiche al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560)
1. Al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 1° dicembre 2017, n. 560 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2:
1) alla lettera a), premettere la seguente: “0a) modello informativo, insieme di contenitori di informazione strutturata, semistrutturata e non strutturata”;
2) alla lettera a), dopo le parole: “relativi ad un’opera” sono inserite le seguenti: “, gestiti attraverso specifici flussi di lavoro e” e le parole: “modelli ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi” sono sostituite dalle seguenti: “modelli informativi ed elaborati digitali prevalentemente riconducibili ad essi, corredato da flussi di lavoro a supporto delle decisioni,”;
3) alla lettera g), la parola: “piano” è sostituita dalla seguente: “offerta” e le parole: “il documento redatto dal candidato o dall’appaltatore ovvero dal concessionario al momento dell’offerta e dell’esecuzione del contratto” sono sostituite dalle seguenti: “il documento redatto dal candidato al momento dell’offerta”;
4) dopo la lettera g) aggiungere le seguenti:
“g-bis) piano di gestione informativa, documento redatto dall’aggiudicatario sulla base dell’offerta di gestione informativa, da sottoporre alla stazione appaltante dopo la sottoscrizione del contratto e prima dell’esecuzione dello stesso e che può essere aggiornato nel corso dell’esecuzione del contratto;
g-ter) punteggio premiale, punteggio che le stazioni appaltanti attribuiscono ai criteri di aggiudicazione inerenti all’utilizzo dei metodi e strumenti elettronici di cui all’articolo 23, comma 1, lettera h), del codice dei contratti pubblici.”;
b) all’articolo 3, la lettera c) è sostituita dalla seguente: “c) un atto organizzativo che espliciti il processo di controllo e di gestione delle singole fasi procedimentali, la identità dei gestori dei dati e la proprietà degli stessi e le modalità di gestione dei conflitti, in relazione alla natura delle opere e dei cespiti comprensivi degli aspetti tecnici e procedurali adottati.”;
c) all’articolo 4, comma 1, secondo periodo, le parole: “connessi a modelli” sono sostituite dalle seguenti: “connessi in modelli informativi disciplinari e aggregati”;
d) all’articolo 5, comma 1, le parole: “abbiano adempiuto” sono sostituite dalle seguenti: “abbiano programmato di adempiere” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “, indipendentemente dalla fase progettuale e dal relativo valore delle opere”;
e) all’articolo 6, comma 1, le lettere d), e), f) sono sostituite dalle seguenti: “d) per le opere di nuova costruzione ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2022;
e) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore alla soglia di cui all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici a decorrere dal 1° gennaio 2023;
f) per le opere di nuova costruzione, ed interventi su costruzioni esistenti, fatta eccezione per le opere di ordinaria e straordinaria manutenzione di importo a base di gara pari o superiore a 1 milione di euro, a decorrere dal 1° gennaio 2025.”;
f) all’articolo 7:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: “Capitolato informativo e specifiche tecniche”;
2) al comma 1, lettera b), secondo periodo, la parola: “deve” è sostituita dalla seguente: “può”;
3) al comma 4, primo periodo, la parola: “elettronico” è soppressa e il secondo periodo è sostituito dal seguente: “La documentazione di gara può, altresì, essere resa disponibile anche in formato digitale, fermo restando che a tutti gli effetti, in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione cartacea, è considerata valida quella cartacea.”;
4) al comma 5, le parole: “modello elettronico” sono sostituite dalle seguenti: “modello informativo”;
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
“5-bis. Al fine di assicurare uniformità di utilizzazione dei metodi e strumenti elettronici le specifiche tecniche contenute nella documentazione di gara, nel capitolato informativo e nella restante documentazione di gara, fanno riferimento alle norme tecniche di cui al Regolamento UE n.1025/2012 secondo il seguente ordine:
a) norme tecniche europee di recepimento obbligatorio in tutti i Paesi dell’Unione Europea, pubblicate in Italia quali UNI EN oppure UNI EN ISO;
b) norme tecniche internazionali ad adozione volontaria pubblicate in Italia quali UNI ISO;
c) norme tecniche nazionali negli ambiti non coperti dalle UNI EN ed UNI ISO, pubblicate in Italia quali UNI.
5-ter. In assenza di norme tecniche di cui al comma 5-bis, lettere a), b) e c), si fa riferimento ad altre specifiche tecniche nazionali od internazionali di comprovata validità.”;
g) dopo l’articolo 7 è inserito il seguente:
“Art. 7-bis
(Punteggi premiali)
1. Le stazioni appaltanti possono introdurre, nell’ambito dei criteri di aggiudicazione dell’offerta e nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 95 del medesimo codice, punteggi premiali per l’uso di metodi e strumenti elettronici specifici. Nell’ambito di tali criteri possono rientrare, a titolo esemplificativo:
a) proposte metodologiche per integrare gli aspetti di gestione del progetto con la gestione della modellazione informativa;
b) proposte metodologiche per l’implementazione dell’offerta di gestione informativa e del piano di gestione informativa in relazione alle esigenze di cantierizzazione, anche con strumenti innovativi di realtà aumentata e di interconnessione tra le entità presenti in cantiere;
c) proposte metodologiche volte a consentire un’analisi efficace dello studio, tra l’altro, di varianti migliorative e di mitigazione del rischio;
d) proposte che consentano alla stazione appaltante di disporre di dati e informazioni utili per l’esercizio delle proprie funzioni ovvero per il mantenimento delle caratteristiche di interoperabilità dei modelli informativi;
e) previsione di modalità digitali per la tracciabilità dei materiali e delle forniture e per la tracciabilità dei processi di produzione e montaggio, anche ai fine del controllo dei costi del ciclo di vita dell’opera;
f) proposte volte ad utilizzare i metodi e gli strumenti elettronici per raggiungere obiettivi di sostenibilità ambientali anche attraverso i principi del green public procurement;
g) previsione di strumenti digitali per aumentare il presidio di controllo sulla salute e sicurezza dei lavori e del personale coinvolto nell’esecuzione;
h) previsione di modelli digitali che consentano di verificare l’andamento della progettazione e dei lavori e/o che consentano di mantenere sotto controllo costante le prestazioni del bene, compresi i sistemi di monitoraggio e sensoristica;
2. Ulteriori criteri premiali possono prevedere l’assegnazione di un punteggio aggiuntivo all’offerente che impieghi metodi e strumenti digitali che consentano alla stazione appaltante di monitorare, in tempo reale, l’avanzamento del cronoprogramma e dei costi dell’opera.”.
Art. 2
(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)
1. Il presente decreto entro in vigore il giorno stesso della data di sua pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli affidamenti i cui bandi o avvisi sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure i cui inviti a presentare le offerte o i preventivi sono inviati successivamente alla medesima data.