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Il “cumulo alla rinfusa” e la sua inapplicabilità negli appalti relativi ai “beni culturali”

Il tema del “cumulo alla rinfusa” prosegue ad interessare i Giudici Amministrativi.

30 LUGLIO 2021

La vicenda che ha riguardato la pronuncia resa dal Tar Emilia Romagna – Sezione staccata di Parma concerne l’aggiudicazione ad un consorzio fra imprese artigiane di una gara relativa all’adeguamento sismico di un plesso scolastico. Il ricorrente – giunto secondo in graduatoria – ha sostenuto che il consorzio aggiudicatario meritava l’esclusione per aver indicato quale impresa esecutrice una consorziata priva delle classificazioni SOA richieste dalla legge di gara. Le classificazioni spese in gara infatti erano quelle proprie del consorzio e la consorziata esecutrice ne era totalmente priva. Il ricorso, pur riconoscendo l’ampia operabilità dell’istituto del “cumulo alla rinfusa”, si appuntava in particolare sull’art. 146 del Codice dei Contratti che non consente che i lavori relativi ad interventi su “beni di culturali” siano svolti da un’impresa non in possesso dei requisiti richiesti. A detta del ricorrente, rientrando l’intervento oggetto della gara in una riqualificazione di un immobile assimilabile ad un “bene culturale”, allora l’istituto del “cumulo alla rinfusa” non avrebbe potuto essere applicato.

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