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Il principio di precauzione non impone la scelta del “rischio zero”, ma la soluzione che rende possibile un effettivo bilanciamento tra la minimizzazione dei rischi e la massimizzazione dei vantaggi

Il T.A.R. Lombardia si pronuncia sulla corretta portata applicativa del principio di precauzione che in assenza di dati scientifici oggettivi e disponibili, in ordine a determinati fattori di rischio, non può imporre alla Stazione Appaltante scelte così radicali da escludere totalmente l’accesso alla prestazione sanitaria

29 LUGLIO 2021

Con la sentenza in commento, il T.A.R. Lombardia (Sez. I, 23 giugno 2021, n. 1539) è intervenuto sulla corretta applicazione del principio di precauzione nell’ambito di una procedura di gara ristretta senza pubblicazione del bando (art. 63 D. Lgs. n. 50/2016), indetta per l’affidamento della fornitura del servizio di telemonitoraggio dei pazienti affetti da Covid-19.

All’esito della procedura, l’Amministrazione escludeva una delle imprese, per avere la stessa presentato un‘offerta tecnica priva del kit relativo al “Pacchetto F”, in quanto carente dello spirometro per la misurazione dei volumi polmonari previsto dalla legge di gara come elemento essenziale della fornitura, e procedeva altresì all’aggiudicazione dell’appalto nei confronti di altro operatore economico.

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