27 LUGLIO 2021
La Corte di giustizia europea, con la sentenza C-295/20 dell' 8 luglio 2021, ha concluso quanto segue:
1) l’art. 18, paragrafo 2, nonché gli artt. 58 e 70 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, devono essere interpretati nel senso che, nell’ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di servizi di gestione di rifiuti, l’obbligo, per un operatore economico che intenda spedire rifiuti da uno Stato membro a un altro Stato, di disporre dell’autorizzazione delle autorità competenti degli Stati interessati da tale spedizione, costituisce una condizione di esecuzione di tale appalto;
2) l’art. 70 della direttiva 2014/24, in combinato disposto con l’art. 18, paragrafo 1 di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che osta a che un’offerta sia respinta per il solo motivo che l’offerente non fornisce, al momento della presentazione di tale offerta, la prova di soddisfare una condizione di esecuzione dell’appalto (per presentare tale prova, deve infatti poter attendere che gli venga aggiudicato l’appalto).