26 LUGLIO 2021
Nella sentenza n. 4683 del 17 giugno 2021 il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittima la delega che la Commissione di gara ha conferito a soggetti terzi per l’esecuzione di test su alcuni campioni: i giudici precisano che non è di per sé illegittimo il fatto che la Commissione di gara si faccia coadiuvare nell’espletamento delle attività valutative che le competono da soggetti esterni, a condizione però che tali soggetti si limitino a svolgere compiti di mero supporto e che l’esito finale dell’attività valutativa sia integralmente ascrivibile alla Commissione giudicatrice medesima, mentre nel caso in esame gli operatori terzi hanno espresso precisi giudizi in merito ai singoli kit testati e la Commissione si è sostanzialmente limitata, nell’operazione di valutazione, a convertire tali giudizi in punteggi numerici; peraltro, la Commissione si era limitata a predisporre una scheda da compilare a cura degli operatori incaricati di effettuare i test, senza, però, individuare preventivamente i detti operatori ovvero i criteri per la loro individuazione, né le modalità operative dei test, compresa la precisa indicazione del numero di test e schede da compilare per ciascun campione e ciascuna offerta.