23 LUGLIO 2021
Nella sentenza n. 7416 del 22 giugno 2021 il Tar per il Lazio afferma che, nelle gare di appalto, l’errore in cui sia incorso un concorrente nella formulazione dell’offerta, specie relativamente alla componente economica di essa, può essere rettificato d'ufficio dalla stazione appaltante (come richiedeva la ricorrente) solo ove sia ictu oculi riconoscibile in base a un semplice calcolo aritmetico e non necessiti di approfondimenti o di attività di interpretazione e ricostruzione della volontà dell’offerente, per cui non sarebbe stata legittima tale correzione nel caso specifico, dove vi erano due difformi dichiarazioni di componenti fondamentali dell’offerta economica, in quanto in un documento veniva offerto un ribasso del 2% e indicato un costo della mano d’opera pari a € 150, mentre in un secondo documento veniva proposto un ribasso del 5,3577% e un costo mano d'opera di € 2.056, per cui il giudizio circa la prevalenza dell’una dichiarazione rispetto all’altra, divergendo gli indicati valori di gran misura, postula la ricostruzione dell’effettiva e reale volontà dell’offerente mediante, quindi, un giudizio non automatico ma richiedente un’attività interpretativa estranea alle competenze del seggio di gara e dell’Amministrazione appaltante; inoltre i giudici escludono la possibilità di invocare il soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9, d.lgs. 50/2016, non trattandosi di colmare carenze formali della domanda o lacune documentali di comprova dei requisiti, bensì di sopperire ad un errore nella formulazione dell’offerta, che, come detto, non era immediatamente percepibile ma richiedeva un’attività interpretativa.