21 LUGLIO 2021
Gli illeciti professionali che riguardano consorziate differenti da quelle designate per l’esecuzione dell’appalto da un consorzio stabile non assumono rilievo ai fini dell’illecito professionale, né devono essere dichiarati in sede di gara.
Ai sensi della normativa comunitaria (art. 57, comma 7, Direttiva n. 2014/24/UE) e nazionale (art. 80, comma 10 bis, D.lgs. n. 50/2016 come novellato ad opera della L. n. 55/2019), la Stazione Appaltante non può escludere dalla gara un concorrente laddove le circostanze che potrebbero costituire un grave illecito professionale si siano verificate nel periodo antecedente l’ultimo triennio.
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