20 LUGLIO 2021
Segnaliamo il comunicato rilasciato dall’ANAC che individua con precisione i soggetti abilitati al rilascio della perizia tecnica, su cui deve poi basarsi la valutazione da parte della PA per la partecipazione alla gara.
Allo stato, si legge nel documento, convivono nel sistema le società fiduciarie e di revisione, abilitate unicamente all’attività di revisione non obbligatoria, e le società abilitate alla revisione legale dei conti, iscritte nel registro attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze, esse sole autorizzate alla revisione legale ma con possibilità anche di svolgere attività di revisione aziendale di rilievo privatistico: ad ogni modo, la ratio principale della norma consiste nell’individuazione di soggetti che, per requisiti oggettivi e soggettivi, sono professionalmente idonei ad asseverare un piano economico finanziario, e ciò deve pertanto ritenersi riferibile a tutte le società di revisione autorizzate.
Alla luce di ciò, la disposizione dell’articolo 183, comma 9 del codice appalti va intesa nel senso che l’attività di asseverazione del piano economico finanziario può essere svolta, oltre che dalle società autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1966/1939, anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto dal Ministero dell’Economia.
Infatti il citato articolo 183 non fa riferimento ad alcun registro o albo in cui le società di revisione debbano essere iscritte, menzionando solo la fonte normativa che ha originariamente disciplinato tali tipologie di società.
L’ANAC giudica quindi contrario ai principi di ragionevolezza e logicità ritenere che il legislatore abbia inteso riservare il potere di asseverazione del piano economico finanziario alle sole società di revisione ancora iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico e non anche a quelle transitate nei registri del Ministero dell’economia e delle finanze, pur potendo queste ultime vantare requisiti ulteriori.