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Comprova possesso requisiti OE con sede legale nella Repubblica di San Marino

Parere MIT n.858/2021

14 LUGLIO 2021

Quesito
La SA come fa ad acquisire la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per l’affidamento dei contratti pubblici nei confronti di un OE con sede legale nella Repubblica di San Marino? La documentazione standard messa a disposizione da AVCPASS non consente la verifica di tutti i requisiti. Nel dettaglio la SA ha la necessità di verificare quanto segue: - DURC; - Casellario giudiziale; - Assunzione disabili; - Sanzioni amministrative dipendenti da reato; - Antimafia; - Carichi pendenti anagrafe tributaria; - Iscrizione registro imprese/camera di commercio stato estero; - Fallimento/liquidazione coatta/ecc.; - Casellario ANAC; - Fatturato. Potreste fornire per ciascuna voce sopra elencata la rispettiva procedura di verifica da avviare?

Risposta
In merito al quesito sottoposto all’attenzione si rileva quanto segue. Il d.lgs. n. 50/2016, in linea con le direttive europee del 2014, reca un elenco tassativo di mezzi di prova che le stazioni appaltanti possono chiedere direttamente agli operatori economici (art. 86). Per il resto, il Codice onera la stazione appaltante di cercare le prove d’ufficio ricorrendo esclusivamente alla istituenda Banca dati centralizzata degli operatori economici gestita dal Ministero infrastrutture e trasporti (nelle more della sua istituzione rimane attiva la banca dati AVC-Pass istituita presso l'ANAC - art. 81, c. 2; art. 216, c. 13) e, per gli operatori stranieri, tramite il sistema e-certis (art. 88), strumento a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici per la verifica dei documenti presentati dagli operatori stranieri, in ordine alla sussistenza dei requisiti di ordine generale. Nel caso in cui ricevano un'offerta da un operatore economico extra-UE, le stazioni appaltanti devono verificare in prima battuta se l'offerta è disciplinata da accordi internazionali sugli appalti siglati dall'UE, quali l'AAP o gli ALS, per determinare se l'offerente abbia un accesso garantito alla specifica tipologia di appalto. A tal proposito, il Codice degli appalti all’articolo 49 prevede: “Nella misura in cui sono contemplati dagli allegati 1, 2, 4 e 5 e dalle note generali dell’appendice 1 dell’Unione europea dell’AAP e dagli altri accordi internazionali a cui l’Unione è vincolata, le amministrazioni aggiudicatrici applicano ai lavori, alle forniture, ai servizi e agli operatori economici dei Paesi terzi, firmatari di tali accordi, un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai sensi del presente codice”. Nel caso di specie, la Repubblica di San Marino è un paese extra-UE che, in virtù della propria posizione geografica di Stato enclave, mantiene da sempre rapporti di stretta collaborazione con l’Italia. La legge n. 1320 del 06/06/1939 “Esecutorietà della Convenzione di amicizia e buon vicinato stipulata in Roma, fra l'Italia e la Repubblica di San Marino il 31 marzo 1939”, all’articolo 4 stabilisce che “I cittadini di ciascuno dei due Stati saranno ammessi, nel territorio dell'altro, all'esercizio di qualsiasi industria, commercio, professione o arte, e potranno accedere a qualsiasi pubblico impiego a parità di condizioni con i nazionali”. In merito alla collaborazione amministrativa, l’articolo 36 della convenzione prevede che “Le autorità amministrative dei due Stati si presteranno reciproca assistenza per la notificazione di atti, la comunicazione di notizie e l'esecuzione di accertamenti. A tal fine, dette autorità corrisponderanno direttamente fra esse.” Con riferimento al campo economico, poi, si rileva che nel 2009, i due Stati hanno siglato un accordo di collaborazione stabilendo, fra l’altro, che “Le parti si impegnano, al fine di dare la più compiuta applicazione alla Convenzione di amicizia e di buon vicinato fra San Marino e Italia del 31 marzo 1939, che prevede fra l’altro la libera circolazione delle merci e dei prodotti e regola la partecipazione dei rispettivi cittadini alle arti e professioni nell’altro Stato, ad agevolare la partecipazione dei cittadini e delle imprese di ognuna delle Parti ai lavori originati nei rispettivi territori compresa l’iscrizione delle imprese nei rispettivi registri” (art. 2 Accordo 31.3.2009). Grazie alla stretta collaborazione da sempre presente fra i due Stati, la stazione appaltante può svolgere le verifiche in ordine alla sussistenza dei requisiti in capo all’operatore economico avente sede legale nella Repubblica di San Marino, rivolgendosi direttamente agli uffici competenti (Tribunale, CCIAA, Istituto per la Sicurezza Sociale – Sezione Contributi,…).