13 LUGLIO 2021
Nella sentenza n. 4574 del 14 giugno 2021 il Consiglio di Stato precisa che, anche in caso di informazioni “false o fuorvianti”, l’esclusione non può essere disposta se non previa valutazione della loro idoneità ad «influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» della Stazione appaltante, e alle informazioni “false o fuorvianti” sono equiparate quelle “omissioni” che riguardano «informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione», dovendo, a maggior ragione, anche per esse escludersi ogni automatismo espulsivo; in particolare, i giudici ricordano che l’Adunanza Plenaria ha espressamente stabilito che l’elemento comune alle fattispecie dell’omissione dichiarativa e a quella relativa alle informazioni false o fuorvianti suscettibili di incidere sulle decisioni dell’amministrazione concernenti l’ammissione, la selezione o l’aggiudicazione, è dato dal fatto che in nessuna di queste fattispecie si ha l’automatismo espulsivo proprio del falso dichiarativo di cui alla lettera f-bis) dell'art. 80, c. 5, del Codice appalti: infatti, tanto “il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione”, quanto “l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione” sono considerati dalla lettera c) quali “gravi illeciti professionali” in grado di incidere sulla “integrità o affidabilità” dell’operatore economico, per cui è indispensabile una valutazione in concreto della stazione appaltante, nell'ambito della quale l’amministrazione dovrà stabilire se l’informazione è effettivamente falsa o fuorviante, se la stessa era in grado di sviare le proprie valutazioni e infine se il comportamento tenuto dall’operatore economico incida in senso negativo sulla sua integrità o affidabilità.