5 LUGLIO 2021
Con la sentenza n. 4371 dell' 8 giugno 2021 il Consiglio di Stato si occupa del caso di un ricorso accolto dal TAR perché il testo della Relazione Tecnica presentata nell'offerta dall'appellante era stata compilata alterando e deformando il testo in quanto ridotto orizzontalmente di più del 50%, con la conseguenza che si sarebbe dovuta effettuare una conversione secondo “dimensioni standard” e che le pagine derivanti da tale conversione risultavano eccedenti rispetto alle 20 facciate consentite, per cui secondo il TAR non avrebbero dovuto essere prese in considerazione dalla Commissione per l’attribuzione del punteggio tecnico: il Consiglio di Stato afferma che lo stralcio di una parte dell’offerta, che era previsto dal disciplinare di gara, rappresenta una vera e propria sanzione espulsiva, in contrasto con il divieto di aggravamento degli oneri procedimentali nonché con l’interesse della stessa Amministrazione a selezionare l’offerta migliore, per cui una tale clausola, ove interpretata nel senso che la mancata osservanza di un parametro solo formale riferito ad una mera modalità redazionale di formulazione del testo comporta l’esclusione dell’offerta indipendentemente dai suoi contenuti, è radicalmente nulla per violazione del principio di tassatività delle cause di esclusione ma, prima ancora, per violazione del principio di imparzialità e buon andamento di cui all’art. 97 Cost.; peraltro, i giudici osservano come tale clausola sfugga, almeno nel caso esaminato, al giudizio di nullità, in quanto, all’opposto di quanto ritenuto dal TAR, risultano pienamente osservate dall’appellante le prescrizioni previste, concernenti solo carattere, interlinea e numero di pagine, dovendo per ogni ulteriore e diverso profilo (ivi inclusa la contestata spaziatura fra i caratteri) valere il generalissimo principio della libertà di forma, rispondente all’ancor più generale favor libertatis del nostro ordinamento democratico.