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Contratti pubblici, le spese dei bandi di gara sono a carico della stazione appaltante

25 GIUGNO 2021

In alcuni bandi di gara sono a volte inserite clausole che, per esempio, consentono alle stazioni appaltanti di riversare sugli operatori economici partecipanti le spese già sostenute per far fronte alla procedura di aggiudicazione. In particolare, ciò riguarda i costi dovuti alle attività di committenza ausiliarie previste dall’art. 39 del codice dei contratti.

Si tratta dei corrispettivi che devono essere versati dalle stazioni appaltanti, quando le stesse scelgono di avvalersi delle prestazioni di altri soggetti che forniscono supporto nelle attività di committenza, mediante la messa a disposizione di infrastrutture informatiche, la consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto e la preparazione delle stesse. Pur trattandosi di prestazioni di cui si avvalgono le amministrazioni, non di rado queste ultime impongono ai concorrenti di assumere l’obbligo di corrispondere, in caso di aggiudicazione, quanto da loro dovuto ai soggetti che le hanno fornite, scoraggiando in questo modo una più ampia partecipazione alla procedura di gara. Anche in seguito ad alcuni ricorsi proposti dall’Autorità, la giurisprudenza amministrativa si è espressa in modo conforme a diverse precedenti delibere dell’ANAC dichiarando illegittime le clausole in questione. Pertanto, mediante il Comunicato del Presidente del 9 giugno 2021, si è inteso scoraggiare l’utilizzo di tali clausole, al fine di evitare l’introduzione di oneri illegittimi a carico dei concorrenti e di prevenire possibili contenziosi.

>> IL COMUNICATO ANAC DEL 9 GIUGNO 2021.