Comunicato Presidente ANAC 9 giugno 2021
24 GIUGNO 2021
Indicazioni in merito all’utilizzo, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione, di certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA
Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità è emersa l’esigenza di fornire indicazioni operative in merito all’utilizzo delle certificazioni di qualità emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA, ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o superiore a 150.000 euro.
L’articolo 84, comma 4, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito codice dei contratti pubblici) prevede che le Società Organismi di Attestazione (SOA) attestano il possesso, da parte degli operatori economici qualificati, di certificazioni di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciate da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000.
L’articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2010, vigente in via transitoria in forza dell’articolo 216, comma 14, del codice dei contratti pubblici, stabilisce che, ai fini della qualificazione nelle classifiche superiori alla II, le imprese devono possedere il sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, rilasciate da organismi di certificazione accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e che il relativo possesso è accertato dalle SOA. La disposizione prevede, altresì, che la regolarità dei certificati di qualità è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’European cooperation for accreditation (EA).
Si è posto, quindi, il problema se, nonostante il dato normativo faccia riferimento esclusivamente alle certificazioni rilasciate da Organismi accreditati ai sensi delle norme europee, possano considerarsi equivalenti le certificazioni rilasciate da Organismi accreditati ai sensi delle norme internazionali che abbiano sottoscritto accordi di mutuo riconoscimento con l’EA.
A tal proposito, si evidenzia che la norma standard di riferimento per l’accreditamento degli Organismi di certificazione dei sistemi di gestione, ISO/IEC 17021-1:2015, trova applicazione sia in ambito europeo che in ambito internazionale. Inoltre, gli Accordi di mutuo riconoscimento intervenuti in ambito europeo (EA MLA – European cooperation Multilateral Agreement) e internazionale (IAF MLA – International Accreditation Forum Multilateral Agreements) assicurano l’equivalenza sul mercato delle certificazioni, delle ispezioni, delle verifiche, delle prove e delle tarature svolte dagli organismi e dai laboratori accreditati nei rispettivi ambiti di riferimento, al fine di favorire la libera circolazione dei beni e dei servizi sui mercati internazionali. Occorre considerare, altresì, che l’Accordo multilaterale EA è riconosciuto a livello internazionale da IAF (International Accreditation Forum) e ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) e, pertanto, l’accreditamento da parte di uno dei membri EA MLA attribuisce la medesima fiducia dell’accreditamento fornito da qualsiasi firmatario dell’accordo reciproco IAF o ILAC. Ciò in quanto l’ottenimento dello status di firmatario degli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento da parte di un Ente di accreditamento avviene a seguito di un processo di valutazione inter pares idoneo a garantire la competenza, il rigore procedurale e l’uniformità di modus operandi tra gli Enti che svolgono attività di accreditamento nel mondo. Infine, è opportuno evidenziare che, tra le attività riconosciute dagli Accordi internazionali di Mutuo Riconoscimento, rientrano le certificazioni accreditate, tra cui sono comprese le certificazioni di sistema per la qualità.
Si ritiene, quindi, che, in aderenza al principio generale del mutuo riconoscimento, possa affermarsi l’equivalenza tra le certificazioni emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi internazionali IAF MLA e quelle emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti agli accordi EA MLA, anche al fine del conseguimento dell’attestazione di qualificazione. Diversamente opinando, si vanificherebbe lo scopo perseguito con la sottoscrizione degli Accordi di mutuo riconoscimento, introducendo, altresì, una disparità di trattamento tra gli operatori economici.
Sulla base delle precedenti considerazioni, le certificazioni di qualità ISO 9001/2015 emesse da Organismi accreditati da Enti aderenti all’accordo IAF MLA possono, essere utilizzate ai fini del conseguimento dell’attestazione di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici. La verifica della regolarità di dette certificazioni è riscontrata dalle SOA mediante il collegamento informativo con gli elenchi ufficiali tenuti dagli enti partecipanti all’International Accreditation Forum (IAF). Le SOA accertano l’inesistenza di provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza delle certificazioni suindicate mediante richiesta diretta al soggetto emittente.
Le indicazioni fornite nel presente Comunicato sostituiscono le indicazioni contenute nel Manuale dell’Autorità sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro a pag. 329, penultimo periodo, come di seguito indicato: «Il possesso del sistema di qualità UNI EN ISO 9000 si intende dimostrato mediante presentazione del certificato rilasciato da un organismo accreditato, per il settore EA – IAF 28 (imprese di costruzione, installatori di impianti e servizi). Le SOA devono provvedere a verificare, tramite collegamento informatico, che il certificato presentato dall’impresa da attestare risulti inserito negli elenchi ufficiali tenuti dagli enti unici di accreditamento aderenti all’European cooperation for accreditation (EA) o all’International Forum Accreditation (IAF), che lo stesso sia in corso di validità e che non risultino adottati provvedimenti di revoca, annullamento o decadenza della certificazione di qualità presentata dall’impresa risultanti dal Casellario Informatico o, per gli Enti non tenuti alle comunicazioni nei confronti di Accredia, accertati mediante richiesta diretta all’Organismo emittente».
Il Presidente Avv. Giuseppe Busia
Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 15 giugno 2021
Il Segretario, Maria Esposito