22 GIUGNO 2021
Nella sentenza n. 4353 del 7 giugno 2021 il Consiglio di Stato chiarisce che il principio di equivalenza di cui all’art. 68 del d.lgs. 50/2016 (secondo cui la stazione appaltante non può dichiarare inammissibile o escludere un'offerta per il motivo che i lavori, le forniture o i servizi offerti non sono conformi alle specifiche tecniche alle quali hanno fatto riferimento, se nella propria offerta l'offerente dimostra che le soluzioni proposte ottemperano in maniera equivalente ai requisiti definiti dalle specifiche tecniche) trova applicazione anche negli appalti di servizi; ciò premesso, i giudici precisano che le offerte rispettano la lex specialis ove comunque siano capaci di conseguire il fine ultimo dell’affidamento, consistente (nel caso specifico, che riguardava l’affidamento triennale del servizio di igiene urbana nel territorio di un Comune) nel miglioramento delle percentuali di raccolta differenziata, per cui non può costituire causa di esclusione la parziale distonia fra prestazioni offerte e modalità del servizio indicate nella documentazione di gara ove, a giudizio della stazione appaltante, sia comunque assicurato l’obiettivo finale di miglioramento dell’efficienza della raccolta.