21 GIUGNO 2021
Nella delibera n. 96, depositata il 25 maggio 2021, la Corte dei Conti per la Lombardia si esprime in merito all’ambito di operatività del divieto di incarico retribuito di cui all’art. 5, comma 9, del D.L. 95/2012 (ovvero il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza), a seguito della recente reintroduzione nella materia degli appalti pubblici della figura del Collegio consultivo tecnico (art. 6 del D.L. 76/2020), in quanto tra i componenti di tali collegi potrebbero esservi, appunto, soggetti collocati in quiescenza: la Corte chiarisce che gli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico sono da ritenersi esclusi dall'obbligo di gratuità della prestazione, in quanto si collocano in una differente tipologia rispetto agli incarichi di studio o consulenza assoggettati al vincolo in oggetto, poichè questi ultimi non rivestono carattere obbligatorio e non hanno ex lege valenza negoziale dispositiva, differentemente dagli incarichi conferiti ai componenti del Collegio consultivo tecnico i quali, invece, possono assurgere a lodo arbitrale (arbitrato irrituale) nelle ipotesi di risoluzione delle controversie.