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L’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali pari a zero secondo la giurisprudenza più recente

14 GIUGNO 2021

Con la sentenza n. 2686 del 26 aprile 2021, il TAR Campania ha statuito che l’indicazione degli oneri di sicurezza aziendali pari a zero, resa dal concorrente in sede di offerta (economica), non può essere assimilata alla totale omissione di tale adempimento e non può, quindi, costituire una violazione insanabile dell’art. 95, comma 10, del Codice dei contratti pubblici, a prescindere dalla natura intellettuale del servizio da affidare e dalla possibilità di ricorrere all’ausilio del soccorso istruttorio.

Tale decisione afferisce a un indirizzo che sta assumendo carattere prevalente, anche se non sono mancate pronunce di segno diverso, a conferma dello stato di stagnante incertezza che connota tuttora l’interpretazione e l’applicazione delle norme vigenti in materia.

 Gli incombenti prescritti in capo agli operatori economici relativamente alla specificazione, nell’ambito dell’offerta economica, degli oneri di sicurezza aziendali rappresentano, all’attualità, un tema di indubbio e delicato rilievo nel contesto delle procedure di gara regolate dal Codice dei contratti pubblici di cui d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.

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