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Obblighi dichiarativi del concorrente ai sensi dell’art. 80 D.Lgs. 50/2016: gli illeciti professionali che hanno perduto rilevanza temporale non devono essere dichiarati

31 MAGGIO 2021

L’obbligo dichiarativo previsto dall’art. 80, comma 5, lett. c) e c-bis) del D.Lgs. 50/2016 per situazioni qualificabili come “gravi illeciti professionali” ha durata triennale e decorre, nel caso di contestazione giudiziale, dalla data del passaggio in giudicato della relativa sentenza

1. Premessa

Con una recente pronuncia del Consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana (sez. giur., 19 aprile 2021, n. 326) sono state fornite utili indicazioni circa la portata degli obblighi dichiarativi a carico del concorrente in relazione alle circostanze qualificabili come “gravi illeciti professionali” (la cui sussistenza, da valutarsi discrezionalmente da parte della Stazione appaltante, comporta l’esclusione dalla procedura di gara ai sensi dell’art. 80, comma 5, lett. c e c-bis del D.Lgs. 50/2016).

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