24 MAGGIO 2021
Nella sentenza n. 3303 del 26 aprile 2021 il Consiglio di Stato si esprime in materia di responsabilità precontrattuale della stazione appaltante per mancato affidamento dell'appalto, affermando che, a prescindere dalla catalogazione delle voci di danno al fine di discernere tra quelle risarcibili o meno, rileva il principio dell’onere della prova, per cui il privato deve provare sia il danno-evento (la lesione della libertà di autodeterminazione negoziale), sia il danno-conseguenza (le perdite economiche subite a causa delle scelte negoziali illecitamente condizionate), sia i relativi rapporti di causalità fra tali danni e la condotta scorretta che si imputa all’amministrazione; da ciò consegue che anche le spese per la partecipazione alla gara devono essere documentate per conseguirne il risarcimento.