18 MAGGIO 2021
I servizi di natura intellettuale cui fa riferimento l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 sono quelli in cui le prestazioni intellettuali rivestono carattere prevalente, ancorché non esclusivo, nel contesto delle prestazioni erogate
Con la sentenza in commento, i giudici del C.G.A.R.S. (sez. giur. 31 marzo 2021, n. 278) sono tornati sul tema dell’indicazione degli oneri di sicurezza aziendale, di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, questa volta con particolare riguardo all’ipotesi eccezionale relativa ai servizi di natura intellettuale, contenuta nella medesima disposizione, che esonera l’operatore economico dallo specificare nella propria offerta i predetti costi.
Come noto, quella della portata degli oneri dichiarativi di cui all’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 (riferiti, a seguito del decreto «correttivo», sia ai costi della manodopera che a quelli aziendali, concernenti l’adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro) ha rappresentato una delle questioni più controverse e dibattute del diritto degli appalti pubblici, anche nella vigenza del precedente d.lgs. n. 163/2006.
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