Il subentro nel contratto, a seguito di dichiarazione giudiziale di inefficacia ex art. 122 c.p.a., non può che avvenire alle condizioni dell’offerta presentata dal ricorrente nella gara di cui è stata annullata l’originaria aggiudicazione.
7 MAGGIO 2021
Nessuna pertinenza rispetto all’istituto dello scorrimento di cui all’art. 140, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006 (ora art. 110, co. 1, del D. Lgs. n. 50/2016) presenta la ben diversa ipotesi di subentro disposto giudizialmente, in esito alla dichiarazione d’inefficacia del contratto, ai sensi dell’art. 122 c.p.a., con la conseguenza che le condizioni da applicare nel subentro sono quelle di cui all’offerta presentata in gara del ricorrente.
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