6 MAGGIO 2021
Nella sentenza n. 2822 dell' 8 aprile 2021 il Consiglio di Stato afferma il principio secondo cui, in mancanza di norme contrarie nella lex specialis che prescrivano la verbalizzazione distinta di ogni singola riunione, la commissione di gara può far risultare in unico verbale tutte le operazioni poste in essere, ancorché svoltesi in più giornate, dando conto di tale distinzione; per quanto riguarda la verbalizzazione successiva, essa è ammessa purché sopraggiunga in un arco temporale ragionevolmente breve e tale da evitare che vi possano essere errori od omissioni nella ricostruzione dei fatti e dell’iter valutativo posto in essere dalla commissione di gara.