22 APRILE 2021
Con la sentenza n. 378 del 18 marzo 2021, la prima sezione del TAR di Venezia si è pronunciata in merito alla corretta applicazione della disposizione del codice dei contratti pubblici che prescrive il possesso del requisito di regolarità fiscale da parte degli operatori economici che partecipino a procedure di affidamento di contratti pubblici.
Tale prescrizione è rinvenibile, come noto, all’articolo 80, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, che al comma 4 annovera, tra le cause obbligatorie di esclusione dei concorrenti in gara, l’aver commesso violazioni degli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse aventi le seguenti caratteristiche:
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