20 APRILE 2021
Nella sentenza 2355 del 18 marzo 2021 il Consiglio di Stato rileva che la prescrizione dell’obbligo di sopralluogo non costituisce una specifica causa di esclusione contemplata dal Codice dei contratti pubblici o da altre disposizioni di legge vigenti, precisando che la clausola del bando che prevede il sopralluogo deve essere interpretata in senso restrittivo, attribuendo alla prescrizione quel significato che sia maggiormente conforme al principio di massima partecipazione alla gara (ed eventualmente utilizzando, a tali fini, gli strumenti di soccorso procedimentale previsti dall’ordinamento in materia di affidamento dei contratti pubblici); nel caso specifico, trattandosi di un raggruppamento di imprese, i giudici analizzano la clausola secondo cui «in caso di raggruppamento temporaneo […] in relazione al regime della solidarietà di cui all'art. 48, comma 5 del Codice, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti i suddetti operatori», chiarendo che la validità del sopralluogo non può essere posta nel nulla dalla mancata documentazione delle deleghe da parte delle mandanti, sia perché la clausola non impone il rilascio di deleghe scritte, sia perché le stesse potevano eventualmente essere acquisite dalla stazione appaltante attivando il soccorso istruttorio sul punto.