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Obbligo di motivazione per il ricorso all’in house: dal Consiglio di Stato una lettura che valorizza la tutela della concorrenza

La III Sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 2102 del 12 marzo 2021, è intervenuta in materia di in house providing, soffermandosi sui profili applicativi dell’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, relativi all’obbligo motivazionale per la deroga al ricorso al mercato.

14 APRILE 2021

Si tratta di una pronuncia che ha il merito di ricondurre un’analisi rigorosa svolta a partire dal testo della motivazione resa dall’Amministrazione, giudicata generica e insufficiente, all’esigenza primaria di evitare ingiustificate compressioni del principio di tutela della concorrenza.

La fattispecie di cui si occupa la sentenza in commento è disciplinata dall’art. 192, comma 2, d.lgs. n. 50/2016, secondo cui, ai fini dell’affidamento diretto in house di servizi disponibili sul mercato in regime di concorrenza, le stazioni appaltanti, nella motivazione del provvedimento, devono dare atto  «delle ragioni del mancato ricorso al mercato, nonché dei benefici per la collettività della forma di gestione prescelta, anche con riferimento agli obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio, nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche».

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