8 APRILE 2021
Gli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’articolo 113 del d.lgs n. 50/2016, in presenza dei presupposti e dei requisiti di carattere generale previsti dalla legge, negli appalti di forniture e servizi detti incentivi possono essere corrisposti nel caso in cui è nominato il direttore dell’esecuzione. Ciò è quanto ha chiarito la Corte dei conti, sez. Lombardia, con la deliberazione n. 29/2021. Secondo la Sezione, sarebbe inoltre rimessa all’esclusiva responsabilità dell’Amministrazione provinciale la valutazione nel caso concreto circa la sussistenza o meno delle ipotesi, previste dal paragrafo 10.2 delle linee guida ANAC n. 3, in cui il direttore dell’esecuzione del contratto è soggetto diverso dal responsabile del procedimento. Resta fermo che gli incentivi, considerato il disposto del richiamato articolo 113, sono in ogni caso diretti a remunerare le “funzioni tecniche” svolte dal personale dipendente della stazione appaltante che interviene nella gestione dell’appalto pubblico. Negli appalti aggiudicati con un’unica procedura di gara articolata in lotti il fondo incentivante è determinato per ciascun lotto con riferimento al rispettivo importo.
La Sezione ha ritenuto ciascuna delle diverse fattispecie delineate dal paragrafo 10.2 delle Linee guida ANAC n. 3 idonea a legittimare la corresponsione, a favore del personale dipendente della stazione appaltante, degli incentivi per funzioni tecniche. Si tratta, peraltro, di condizioni necessarie tanto per la nomina del direttore dell’esecuzione del contratto, quanto – conseguentemente – per il riconoscimento degli incentivi, e tuttavia di per sé non sufficienti per questa seconda finalità. Il citato articolo 113, al comma 2, prevede l’incentivazione a favore dei dipendenti per una serie di attività individuate tassativamente, come ad esempio la programmazione della spesa per investimenti, la valutazione preventiva dei progetti, la predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici e altre ancora. Inoltre la Sezione delle autonomie con la deliberazione n. 2/SEZAUT/2019/QMIG del 9 gennaio 2019 ha precisato che l’impossibilità di svolgere funzioni tecniche per gli interventi di manutenzione straordinaria più semplici è dovuta all’assenza di un progetto da attuare o perché l’Amministrazione procede all’affidamento con modalità diverse dalla gara.