25 MARZO 2021
Nella sentenza n. 1773 del 2 marzo 2021 il Consiglio di Stato accoglie il ricorso proposto da una società che era stata esclusa da una gara in quanto all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche la commissione aveva riscontrato che all’interno della busta relativa ad uno specifico lotto era stata inserita l’offerta economica relativa ad un altro lotto, e viceversa, ovvero erano state invertite le offerte all'interno delle due buste, con conseguente rifiuto della stazione appaltante di attivare il soccorso istruttorio e risistemare le offerte nelle buste corrette: i giudici rilevano che si è trattato di mero scambio documentale, frutto di un errore materiale da parte dell’offerente, e immediatamente verificabile e verificato dalla Commissione, la quale avrebbe potuto provvedere alla rettifica senza con ciò alterare in nessun modo il contenuto sostanziale delle offerte, ma anzi ripristinando la dovuta corrispondenza tra la busta e il suo contenuto, effettuando quindi un intervento che mai sarebbe stato lesivo della par condicio dei concorrenti, perché qualsiasi concorrente, che avesse commesso un simile errore nello scambio di buste, avrebbe invocato il medesimo semplice, lineare, immediato intervento di rettifica in proprio favore per ripristinare la corrispondenza tra il contenuto dell’offerta e l’involucro contenente, senza che tale attività potesse generare alcun dubbio sul contenuto dell’offerta in rapporto all’uno o all’altro lotto.