Delibera ANAC 20 gennaio 2021, n. 29
17 FEBBRAIO 2021
Contratti pubblici – Gara pubblica – Contratto di rete – Condizioni – Fattispecie – Operatore economico che abbia dichiarato di partecipare alla gara in forma individuale, senza peraltro indicare la volontà di subappaltare il servizio o sue parti a terzi – Non è invocabile a posteriori l’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice – La società aggiudicataria è tenuta ad eseguire l’appalto personalmente
1.Il contratto di rete è un modello giuridico tipico disciplinato normativamente nel nostro ordinamento per la prima volta nel 2009, con l’art. 3 comma 4-ter e ss. del Decreto Legge n. 5/2009, convertito con Legge n. 33/2009 e s.m.i., definito come l’accordo con cui due o più imprenditori, per accrescere individualmente e collettivamente la propria competitività e la propria capacità innovativa, si obbligano sulla base di un programma comune a collaborare in forme e in ambiti predeterminati (attinenti all’esercizio delle proprie imprese) ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni (di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica) o ancora a esercitare in comune una o più attività rientranti nell’oggetto della propria impresa, anche non creando un organo con poteri di gestione e rappresentanza ne’ un fondo patrimoniale comune e mantenendo la propria individualità
2.Per la partecipazione alle gare, gli operatori economici che collaborano alla rete, sia che possiedano un organo comune sia che non lo possiedano, devono tutti sottoscrivere l’offerta e quindi manifestare la propria volontà alla stazione appaltante di partecipare; inoltre, è necessario che, a monte, il contratto di rete sia stato redatto per atto pubblico o per scrittura privata autenticata ovvero per atto firmato digitalmente a norma dell’art. 25 del CAD, al fine di fornire idonee garanzie alla stazione appaltante circa l’identità delle imprese retiste (vd. Determinazione Avcp n. 3 del 2013);
3.Il Consiglio ritiene, nei termini di cui in motivazione, che laddove un operatore economico abbia dichiarato di partecipare alla gara in forma individuale, senza peraltro indicare la volontà di subappaltare il servizio o sue parti a terzi, non sia invocabile a posteriori l’art. 45, comma 2, lett. f) del Codice (che consente la partecipazione ad aggregazioni di imprese aderenti ad un contratto di rete), ma la società aggiudicataria è tenuta ad eseguire l’appalto personalmente.