5 FEBBRAIO 2021
Sono modificabili le giustificazioni dei contenuti dell’offerta, essendo consentite in particolare anche compensazioni tra voci di costo sottostimate e sovrastimate, purché tuttavia l’offerta non sia sostanzialmente modificata o stravolta nei suoi elementi essenziali, fra i quali rientra anche la voce relativa al costo del lavoro per il personale impiegato nell’esecuzione dell’appalto.
Lo stabilisce il Consiglio di Stato sezione VI con la sentenza del 15 gennaio 2021 n. 487.
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