Commento a TAR Sicilia – Palermo, Sentenza 14 dicembre 2020 n. 2881
22 GENNAIO 2021
Può definirsi maggioritaria ai sensi dell’art. 83, comma 8 del d.lgs 50/2016 l’esecuzione da parte dell’impresa mandataria che assuma concretamente una quota superiore o comunque non inferiore (e quindi anche paritaria) a quella di ciascuna delle altre imprese mandanti, ciò perché, in caso diverso, si creerebbe un vincolo restrittivo al mercato, in contrasto con il principio della libertà di determinazione delle imprese in sede associativa, in quanto sarebbero privilegiate comunque le imprese di grande dimensione.
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