Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, 18 dicembre 2020
15 GENNAIO 2021
L’emergenza sanitaria ha determinato una contrazione di entità eccezionale del prodotto interno lordo e ha avuto un profondo impatto sul sistema produttivo italiano. Alla fine del terzo trimestre, la variazione acquisita del PIL per il 2020 è pari a -8,3%, e l’Istat prevede che a fine anno il prodotto interno lordo italiano si contrarrà del -8,9% rispetto all’anno precedente.
Le rilevazioni dell’Istat su “Situazione e prospettive delle imprese nell’emergenza sanitaria Covid-19” documentano il profondo impatto che la crisi ha avuto sul tessuto produttivo italiano sia nella prima fase emergenziale che nella seconda metà dell’anno. Tra il 9 marzo e il 4 maggio, il 45,0% delle imprese con 3 e più addetti ha sospeso l’attività e oltre la metà delle imprese ha previsto una mancanza di liquidità per far fronte alle spese che si presenteranno fino alla fine dell’anno. Oltre due terzi delle imprese dichiara una riduzione del fatturato nei mesi giugno-ottobre 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019 e il 61,5% prevede una contrazione del fatturato anche per il periodo dicembre 2020 - febbraio 2021.
La situazione di grave crisi in cui versa l’economia italiana fa emergere la straordinaria necessità e urgenza di intervenire sui termini di versamento delle sanzioni irrogate dall’Autorità la cui fissazione rientra nella discrezionalità dell’Autorità stessa, in linea con la ratio dei provvedimenti recentemente adottati dal Legislatore per il sostegno ai lavoratori e ai settori produttivi.
Ciò posto, l’Autorità, nell’adunanza del 15 dicembre 2020, ha deliberato che, su istanza delle imprese, i termini di pagamento delle sanzioni in materia di concorrenza saranno prorogati al 30 aprile 2021, fatto salvo il pagamento dei soli interessi legali.
Per le sanzioni, tanto di concorrenza quanto di tutela del consumatore, in relazione alle quali è stata concessa la rateazione del pagamento, su istanza delle imprese interessate potrà essere ottenuta la sospensione di quattro mesi del piano di rateizzazione, fatta salva, alla ripresa dei versamenti delle rate, la corresponsione degli interessi legali maturati sulla sorte capitale delle rate sospese.